Il Brunello di Montalcino è un vino rosso a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) prodotto in Toscana, nel territorio del comune di Montalcino in provincia di Siena. Il Brunello di Montalcino può essere considerato, insieme al Barolo, il vino rosso italiano dotato di maggiore longevità.
Vitigni con cui è consentito produrlo
Sangiovese 100%.
Brunello è il nome che veniva dato localmente a Montalcino a quella che si credeva essere una varietà di uva. Nel 1879 la Commissione Ampelografica della Provincia di Siena determinò, dopo alcuni anni di esperimenti controllati, che il Sangiovese e il Brunello fossero la stessa varietà di uva.[2] A Montalcino il nome Brunello si trasformò dunque nella designazione del vino prodotto in purezza da uve Sangiovese.
Caratteristiche
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
- odore: caratteristico ed intenso, con richiamo ad aromi di geranio, ciliegia e spezie[3];
- sapore: asciutto, caldo, un po’ tannico, robusto, armonico, persistente.
Le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:
terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal Cretaceo al Pliocene; comunque idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;
giacitura: collinare;
esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
densità di impianto: per i nuovi impianti ed i reimpianti a partire dal 1 gennaio 2016 la densità minima dovrà essere di 4 000 ceppi/ha, per gli impianti realizzati sino al 31.12.2015 valgono le norme vigenti al momento dell’impianto, 3.000 ceppi/ha;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino;
pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
È consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali provengono effettivamente le uve.
Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12%; qualora si voglia specificare la Vigna di provenienza, le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo di 12,50%.
Il Brunello di Montalcino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione, e di almeno quattro mesi di affinamento in bottiglia, e non può essere immesso al consumo prima del 1º gennaio dell’anno successivo al termine di cinque anni calcolati considerando l’annata della vendemmia.
Il Brunello di Montalcino può portare come qualificazione la dizione “Riserva” se immesso al consumo successivamente al 1º gennaio dell’anno successivo al termine dei sei anni, calcolati considerando l’annata della vendemmia, fermo restando il minimo di due anni di invecchiamento in contenitori di rovere, ma di almeno sei mesi di affinamento in bottiglia.
Potrà essere detenuto il 6% di vino dell’annata in invecchiamento, da usarsi esclusivamente per le colmature, in contenitori di qualsiasi tipologia.
Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento in legno, affinamento in bottiglia ed imbottigliamento devono essere effettuate esclusivamente nella zona di produzione.
Il Brunello di Montalcino deve essere immesso al consumo in bottiglie di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero monopezzo, di una delle seguenti capacità: litri 0,375 – 0,500 – 0,750 – 1,500 – 3,000 – 5,000 – 6,000 – 9,000 – 12,000 – 15,000 – 18,000.
Ai fini dell’utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dalla normativa vigente.
